Art. 20.
(Norme in materia di documentari).

      1. Si definisce documentario il prodotto cinematografico e audiovisivo che, a partire dalla stesura di un trattamento o di una sceneggiatura, generalmente derivati da un lavoro di ricerca basato su documenti ed elementi pertinenti ad una visione o rappresentazione della realtà nei suoi complessivi aspetti, in relazione a temi, soggetti e ambienti che riguardano individui, gruppi sociali, popoli e Paesi e che sono attinenti alla società, al costume, alla scienza, alla cultura e all'arte contemporanee, alla storia e alla ricostruzione storica, anche attraverso l'utilizzo di materiali d'archivio o di tecniche multimediali, d'epoca e non, rappresenta con un linguaggio narrativo peculiare e specifico la visione creativa dell'autore, la cui trasposizione in immagini è resa possibile dal complesso di operazioni di tipo economico, giuridico, contrattuale, organizzativo e commerciale, tipiche di ogni processo produttivo finalizzato alla realizzazione di un prodotto cinematografico e

 

Pag. 24

audiovisivo destinato alla diffusione e alla circolazione nel mercato nonché alla fruizione dello spettatore.
      2. Si definisce lungometraggio a carattere documentario l'opera filmica, avente le caratteristiche di cui al comma 1, destinata prioritariamente alle sale cinematografiche, di durata superiore a 75 minuti.
      3. Si definisce cortometraggio a carattere documentario l'opera filmica, avente le caratteristiche di cui al comma 1, destinata prioritariamente alla proiezione in sala e la cui durata è inferiore a 75 minuti.
      4. All'opera filmica a carattere documentario si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 5 per quanto riguarda la definizione di opera di produzione nazionale e di opera di interesse culturale nazionale.
      5. I lungometraggi a carattere documentario riconosciuti di interesse culturale nazionale che risultano in possesso di rilevanti finalità culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e nei modi stabiliti dal CNC, all'erogazione del mutuo previsto dall'articolo 19.
      6. I cortometraggi a carattere documentario riconosciuti di interesse culturale nazionale, che risultano in possesso di rilevanti finalità culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal CNC, all'erogazione del mutuo previsto dall'articolo 19.
      7. Il mutuo di cui ai commi 5 e 6 può essere concesso per un numero di cortometraggi non superiore a venti per ciascun anno.